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22 Febbraio 2019

Medico Veterinario Aziendale

Medico Veterinario Aziendale – Elenco Pubblico Nazionale dei Veterinari Aziendali ex art. 3, comma 3, del Decreto del Ministero della Salute 7 dicembre 2017 – Comunicazioni

 

Il Comitato Centrale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Veterinari Italiani (FNOVI), con delibera del 15 dicembre 2018, ha istituito l’Elenco Pubblico Nazionale dei Veterinari Aziendali.
Tale risoluzione origina dalle previsioni del Decreto del Ministero della Salute 7 dicembre 2017 – Sistema di reti di epidemio-sorveglianza, compiti, responsabilità e requisiti professionali del veterinario aziendale (GU – Serie Generale – n.29 del 5 febbraio 2018) che, dopo aver declinato i compiti, le responsabilità ed i requisiti professionali del Medico Veterinario Aziendale nel sistema di reti di epidemio-sorveglianza, affida espressamente alla FNOVI – art. 3, comma 3 – la tenuta dell’Elenco dei medici veterinari che possono essere l’interfaccia responsabile del flusso di dati tra l’operatore e l’Autorità territorialmente competente.
Nel sottolineare che l’iscrizione all’Elenco Pubblico Nazionale dei Veterinari Aziendali tenuto dalla FNOVI costituisce, ai sensi e per gli effetti della normativa descritta,
condizione necessaria ed indispensabile per l’esercizio delle funzioni di veterinario aziendale su tutto il territorio nazionale, comunico che, con lo stesso atto deliberativo è stato altresì previsto che, per potervi comparire, i medici veterinari dovranno (ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettere a), b) e c) del Decreto del Ministero della Salute 7 dicembre 2017) espressamente dichiarare di:
– essere iscritti all’Ordine dei medici veterinari;
– aver partecipato in ambito ECM ad un corso di formazione per veterinario aziendale organizzato secondo quanto contenuto nell’Allegato 2 del Decreto del Ministero della Salute 7 dicembre 2017, così come integrato dalla formazione sulla categorizzazione degli allevamenti in base al rischio (Sistema ClassyFarm)1 (fatto salvo quanto previsto all’art. 7, comma 2);
– non essere in condizioni che configurino un conflitto di interessi;
– essere consapevoli di non poter svolgere attività a favore di imprese che forniscono servizi all’azienda zootecnica di cui vuole essere il veterinario aziendale o di ditte fornitrici di materie prime, materiali, prodotti o strumenti.
Per veder inserito il proprio nominativo nell’unico Elenco Pubblico Nazionale dei Veterinari Aziendale, i medici veterinari dovranno farne pertanto espressa richiesta inviando – esclusivamente dal proprio account di PEC – una istanza all’indirizzo PEC della FNOVI info@pec.fnovi.it autocertificando il possesso dei requisiti richiesti, nella consapevolezza che la decadenza dei requisiti professionali ricercati e/o le sopraggiunte sanzioni disciplinari per documentate violazioni deontologiche e/o di legge potranno comportare la cancellazione dall’Elenco.
A questo proposito la FNOVI ha statuito che, per la natura stessa dell’Elenco e per eventuali variazioni dello status professionale, i medici veterinari iscritti nell’Elenco saranno invitati, con cadenza annuale dall’iscrizione, ad aggiornare la loro situazione con riferimento in particolare a sopraggiunte possibili cause di conflitto di interessi e/o incompatibilità (quale, ad esempio, l’essere dipendente del SSN).
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, riservando di sviluppare – anche in collaborazione con il Ministero della Salute – ogni verifica si rendesse necessaria rispetto a particolari situazioni che si prospettassero, sono cause di conflitto d’interesse:
– essere convenzionato con il SSN è una possibile causa di conflitto di interessi; la circostanza dovrà essere dichiarata così da poter essere gestita;
– svolgere attività di consulenza o essere dipendente presso aziende estranee alla filiera che forniscono materie prime (es: mangimi, mangimi medicati, farmaci veterinari ecc.) all’azienda presso la quale opera.
Per quanto attiene eventuali collaborazioni con la associazioni di allevatori il Ministero della Salute ha chiarito che il rapporto tra veterinario ed allevatore è formalizzato attraverso la sottoscrizione da parte di entrambi dello schema di designazione di cui all’allegato 3 al DM 7 dicembre 2017. Ciò a garanzia che il veterinario aziendale risponda ed agisca nell’interesse esclusivo dell’Operatore e dell’allevamento. Non esiste un veterinario aziendale dell’Associazione, esiste solo il VA di un operatore. Eventuali rapporti che il VA abbia nell’ambito delle filiere, o delle Associazioni di categoria a cui afferisce l’operatore non deve far ritenere ammissibile un qualche ruolo delle filiere o associazioni nell’alimentazione del sistema o addirittura che esse possano influenzarne il meccanismo di categorizzazione.
La FNOVI è l’unico soggetto deputato a verificare il possesso dei requisiti.
L’istanza di richiesta di iscrizione all’Elenco dovrà essere compilata utilizzando il FORM (vedi allegato) messo a disposizione che dovrà essere stampato, sottoscritto, scansionato in formato .pdf, per essere quindi trasmesso unitamente ad una copia del documento di identificazione.
Confido vorrai favorire la più ampia divulgazione possibile dei contenuti della presente Circolare in favore dei Tuoi iscritti affinché i medici veterinari interessati possano cogliere questa opportunità e partecipare attivamente al progetto legato all’implementazione della figura del medico veterinario aziendale.

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