19 Gennaio 2018
GAS RADON: Adempimenti
Gentili Colleghi,
l’entrata in vigore della legge in oggetto ha posto diverse professionalità tra cui la nostra, nelle condizioni di dovere assolvere ad alcuni adempimenti.
La norma in questione prevede in sintesi, che entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore (11/8/2017), gli esercenti attività (anche se in affitto) in locali interrati, seminterrati e a piano terra aperti al pubblico, debbano provvedere ad avviare la misurazione sul livello di concentrazione di attività del radon, un gas radioattivo molto diffuso in natura, da svolgere su base annuale e suddivisa in due distinti semestri (primavera-estate e autunno-inverno), nonché a trasmetterne gli esiti entro un mese dalla conclusione del rilevamento al Comune interessato e ad ARPA Puglia.
Sono esentati dagli obblighi di misurazione i locali a piano terra con superficie non superiore a 20 mq purché dotati di adeguata ventilazione, salvo che in virtù di collegamento strutturale con altri locali, sempre aperti al pubblico, non derivi il superamento del limite dimensionale previsto per l’esenzione.
E’ parere di ARPA Puglia ( http://www.arpa.puglia.it/web/guest/faq_radon_lr ) che le misurazioni di radon non debbano essere condotte in locali che non siano occupati con continuità, quali i vani tecnici, locali di servizio, spogliatoi e ambienti di passaggio come i corridoi.
Nei locali oggetto di misurazione il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso non può superare i 300 Bq/m³, misurato con strumentazione passiva.
Inoltre la legge in oggetto “non prevede” che l’esercente per l’effettuazione delle misure di concentrazione di gas radon debba necessariamente avvalersi di un esperto qualificato in radioprotezione, atteso inoltre che ad oggi la figura di “tecnico abilitato alle misurazioni di attività radon”, richiamata dalla medesima norma, non è definita in alcuna legge regionale e pertanto non esiste alcun albo o elenco regionale di tecnici abilitati.
Al contempo recita che in caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore (11/8/2017), il Comune provvede ad intimare con ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a trenta giorni, la cui eventuale ed infruttuosa scadenza, comporta la sospensione per dettato di legge della certificazione di agibilità.
Nel caso delle strutture sanitarie veterinarie condotte da molti di noi, si tratterebbe in buona sostanza di sottoporre a misurazione soltanto le sale d’attesa e visita, sempreché come su esposto ne ricorrano le condizioni, atteso che l’accesso a tutto il resto risulti essere riservato al personale veterinario.
Nella fattispecie, a nome del Consiglio Direttivo di questo Ordine Provinciale, ho ritenuto necessario fornire ai Colleghi informazioni dirimenti, soprattutto al fine di evitare che la fretta e la scarsa conoscenza espongano alle speculazioni.
Pertanto ferma restando la piena libertà di chiunque il quale, ritenendo di essere interessato dalla applicazione della norma in questione, scelga di rivolgersi ad una delle molteplici professionalità tecniche in grado (a proprio dire) di svolgere tale prestazione, si mette a conoscenza che sul mercato, soprattutto via web, sono disponibili kit per la automisurazione domestica del gas radon a costi molto contenuti.
Questi ultimi includono nel prezzo di acquisto anche i costi di spedizione dei dosimetri ambientali al laboratorio accreditato per l’analisi, quelli relativi al processo analitico, nonché alla sua refertazione e successivo reinvio al mittente.
In caso di conformità, in virtù di quanto non espresso dalla norma, nonché di quanto confermato dall’ARPA in data 20/12 u.s. in risposta ad un quesito inoltratole dallo scrivente e agli atti di questo Ordine, si ritiene che l’automisurazione degli ambienti e la successiva trasmissione delle misurazioni e relative refertazioni al Comune e all’ARPA possano essere effettuate dallo stesso responsabile della struttura sanitaria, allegando una breve relazione di accompagnamento.
Sperando di avere fornito utili chiarimenti sull’argomento, saluto cordialmente.
Il Presidente
DR MICCOLIS Pasquale
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