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11 Gennaio 2019

Norme per la “pubblicità sanitaria”

Queste sono le indicazioni presenti nell’emendamento (41.018) della ultima Manovra Finanziaria proposto in ordine alla corretta informazione sanitaria, con il quale si intendeva regolamentare la pubblicità sanitaria introducendo previsioni che valorizzassero l’aspetto informativo cancellando quello promozionale e commerciale. Le modifiche proposte, che erano inizialmente contenute nell’articolo 41-bis del disegno di legge di bilancio, sono confluite nei comma 525 e 536 dell’unico articolo della legge di
bilancio 2019 (145/20182) diventando così legge.

Per comodità di consultazione si riporta il testo delle previsioni innanzi citate.

Legge 30/12/2018, n. 145
Art. 1 – Comma 525 – Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie
private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II
della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività,
comprese le società di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono
contenere unicamente le informazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a
garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere
promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a
tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta
informazione sanitaria.

(omissis)

Art. 1 – Comma 536 – In caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni
informative sanitarie di cui al comma 525, gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su
segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei
professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza.
Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto
all’albo dell’ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Dopo tante polemiche dunque la pubblicità dei servizi sanitari ha un nuovo riferimento
normativo che dovrebbe chiarire la regolamentazione di un settore divenuto negli ultimi anni
controverso a seguito di una applicazione contraddittoria delle norme di liberalizzazione.
Con il 2019 sarà pertanto vietata la pubblicità commerciale in ambito sanitario. I punti
qualificanti della normativa prevedono il divieto assoluto di messaggi di natura promozionale o
suggestionale nelle informative sanitarie; la legittimazione dell’attività disciplinare degli Ordini
nei confronti dei direttori sanitari delle strutture che diffondono pubblicità non
deontologicamente orientate e segnalazione all’AGCOM (non più all’AGCM) per comminare
eventuali sanzioni alle società committenti; e infine l’obbligo dei direttori sanitari a essere iscritti
presso l’Ordine territoriale in cui si trova la struttura da loro diretta per permettere un controllo
deontologico diretto da parte degli Ordini stessi.

Norme per la “pubblicità sanitaria”
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