Codice deontolgico

CodiceDeontologico

Consiglio Nazionale FNOVI
Giardini Naxos (ME), 7 aprile 2017
DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICHE
Oggetto e campo di applicazione del Codice
Deontologico
Art. 1 – Medico Veterinario – Il Medico Veterinario svolge la propria
attività professionale al servizio della collettività e a tutela della salute degli
animali e dell’uomo. In particolare, dedica la sua opera:
– alla protezione dell’uomo dai pericoli e danni a lui derivanti dall’ambiente in
cui vivono gli animali, dalle malattie degli animali e dal consumo delle derrate o
altri prodotti di origine animale;
– alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie degli animali e alla
tutela del loro benessere;
– alla conservazione e allo sviluppo funzionale del patrimonio zootecnico;
– alla conservazione e alla salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio faunistico
ispirate ai principi di tutela delle biodiversità e della coesistenza compatibile con
l’uomo;
– alle attività legate alla vita degli animali d’affezione, da competizione sportiva
ed esotici;
– alla promozione del rispetto degli animali e del loro benessere in quanto esseri
senzienti;
– alla promozione di campagne di prevenzione igienico-sanitaria ed educazione
per un corretto rapporto uomo-animale;
– alle attività collegate alle produzioni alimentari, alla loro corretta gestione e
alla valutazione dei rischi connessi alla gestione della sicurezza alimentare.
Art. 2 – Definizione – La deontologia veterinaria è l’insieme dei principi e
delle regole che ogni Medico Veterinario deve osservare, e alle quali deve
ispirarsi nell’esercizio della professione. L’ignoranza della deontologia
veterinaria non esime dalla responsabilità disciplinare conseguente al mancato
rispetto dei suoi precetti.
Art. 3 – Ambito di applicazione – Le norme deontologiche si applicano a
tutti i Medici Veterinari nello svolgimento delle proprie attività, nei reciproci
rapporti tra Colleghi e nei confronti degli utenti.
Art. 4 – Potestà disciplinare – Spetta agli organi disciplinari la potestà di
comminare sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme
deontologiche.
Le sanzioni devono essere commisurate alla gravità dei fatti e devono tener
conto della reiterazione dei comportamenti, nonché delle specifiche circostanze,
soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare la violazione.
Art. 5 – Responsabilità disciplinare – La responsabilità disciplinare
discende dall’inosservanza o dall’ignoranza dei precetti, degli obblighi e dei
divieti fissati nel presente Codice Deontologico. La mancata osservanza
costituisce abuso o mancanza nell’esercizio professionale e fatto disdicevole al
decoro professionale come condotta volontaria e/o omissiva.
Oggetto di specifica valutazione è il comportamento complessivo del Medico
Veterinario.
Art. 6 – Attività all’estero e attività in Italia dei Medici Veterinari
– Nell’esercizio di attività professionali all’estero, ove consentite, il Medico
Veterinario italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche dello Stato in
cui viene svolta l’attività. Del pari il Medico Veterinario comunitario o di Paese
terzo, nell’esercizio dell’attività professionale in Italia, quando questa gli sia
consentita, è tenuto alla conoscenza e al rispetto della legislazione e delle norme
deontologiche vigenti in Italia.
Doveri del Medico Veterinario
Art. 7 – Status professionale – Il Medico Veterinario non abusa del proprio
status professionale in nessun caso.
Il Medico Veterinario che riveste cariche pubbliche non può avvalersene per
vantaggio professionale.
Il Medico Veterinario svolge l’attività professionale in adeguate condizioni psicofisiche.
Art. 8 – Comportamento secondo scienza, coscienza e
professionalità – L’esercizio della professione del Medico Veterinario deve
ispirarsi a scienza, coscienza e professionalità. Il Medico Veterinario non deve
accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza e
con assicurazione di mezzi e impegno professionale e temporale adeguato ai
singoli casi.
La diagnosi a fini preventivi, terapeutici e riabilitativi è una diretta, esclusiva e
non delegabile competenza del Medico Veterinario, da esercitarsi in autonomia e
responsabilità.
Dovere del Medico Veterinario sia pubblico che privato è di garantire prestazioni
professionali qualificate in conformità all’abilitazione di Stato conseguita e nel
rispetto della fede pubblica di cui gli Ordini risultano depositari1.
Art. 9 – Dovere di diligenza e prudenza – Il Medico Veterinario deve
adempiere ai propri doveri professionali con diligenza e prudenza.
Il Medico Veterinario ha l’obbligo di denunciare all’Ordine ogni tentativo
tendente a imporgli comportamenti non conformi al Codice Deontologico, da
qualunque parte provenga. Deve a tal proposito mettere l’Ordine nelle
condizioni di provvedere alla sua tutela e a quella del decoro professionale
proprio e della professione che rappresenta.
Art. 10 – Dovere di aggiornamento professionale – E’ dovere del
Medico Veterinario curare costantemente nel corso della vita professionale,
l’aggiornamento della propria preparazione professionale e la formazione
continua, conservando e accrescendo le conoscenze e le competenze tecnicoscientifiche,
etico-deontologiche e gestionali-organizzative con particolare
riferimento ai settori nei quali è svolta l’attività.
E’ inoltre dovere dello stesso informarsi in merito all’attualità e all’evoluzione
professionale ed essere a conoscenza di norme, di leggi e di atti regolamentari di
interesse medico veterinario.
Il Medico Veterinario, quando richiesto dall’Ordine professionale di
appartenenza e in tutti i casi di interesse disciplinare, ove vengano ipotizzate
condizioni di negligenza e/o di cattiva pratica professionale, deve documentare
compiutamente l’attività di aggiornamento svolta.
Art. 11 – Doveri di probità, dignità e decoro – Il Medico Veterinario
deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità ovvero
onestà morale, dignità e decoro nell’esercizio della professione.
Il Medico Veterinario deve svolgere la sua attività con lealtà e correttezza nei
confronti degli utenti, dei Colleghi e degli animali, e della società.
Art. 12 – Dovere di indipendenza intellettuale – Nell’esercizio
dell’attività professionale il Medico Veterinario ha il dovere di conservare la
propria indipendenza intellettuale e difendere la propria libertà da pressioni o
condizionamenti esterni e imposizioni di carattere commerciale.
1 Vedi Approfondimento n. 1 – Art. 8 – Comportamento secondo scienza, coscienza e
professionalità
Il Medico Veterinario deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai
valori etici della professione e non deve soggiacere a interessi, imposizioni e
suggestioni di qualsiasi natura.
Il Medico Veterinario deve essere promotore della cultura della legalità.
Art. 13 – Dovere di segretezza e riservatezza – È dovere primario e
fondamentale del Medico Veterinario mantenere il segreto sull’attività prestata e
su tutte le informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio della
professione, fatti salvi i casi previsti per Legge.
L’obbligo di riservatezza viene superato in caso di qualsiasi circostanza che
possa configurare un rischio per la salute pubblica e / o per la salute e il
benessere degli animali.
Art. 14 – Dovere di assistenza – Il Medico Veterinario ha l’obbligo, nei casi
di urgenza ai quali è presente, di prestare le prime cure agli animali nella misura
delle sue capacità e rapportate allo specifico contesto, eventualmente anche solo
attivandosi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza.
Tale dovere non preclude la richiesta di un onorario commisurato all’entità delle
prestazioni.
Art. 15 – Dovere di tutela – Il Medico Veterinario è tenuto, nell’esercizio
della professione, alla tutela della salute e del benessere animale, alla tutela
diretta ed indiretta della salute umana dai pericoli provenienti da alimenti di
origine animale, da animali e da mangimi, alla tutela dell’ambiente e a mettersi a
disposizione in caso di calamità.
Art. 16 – Dovere di adempimento previdenziale e fiscale – Il Medico
Veterinario deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti
dovuti agli organi veterinari nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a
suo carico, secondo le norme vigenti.
Art. 17 – Ambiente di lavoro – Il Medico Veterinario deve svolgere la
professione in ambienti e contesti organizzativi e adeguati, in termini sia di
mezzi sia di personale, alla complessità della prestazione e al decoro della
professione, tali da garantire il miglior svolgimento dell’attività professionale a
tutela del benessere animale e della salute pubblica.
Rapporti tra Medici Veterinari
Art. 18 – Rapporto fra Colleghi – I Medici Veterinari improntano il
rapporto con i Colleghi ai principi di solidarietà e collaborazione, nel reciproco
rispetto delle competenze tecniche, funzionali nonché delle correlate autonomie
e responsabilità.
I Medici Veterinari devono svolgere le attività di consulenza, di consulto, di
prosecuzione delle cure, di vigilanza e di controllo mantenendo sempre nei
confronti dei Colleghi un comportamento ispirato ai principi di correttezza,
lealtà e rispetto, evitando ogni abuso di posizione.
Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale dibattito e di
un civile comportamento.
Il professionista deve astenersi dall’esprimere giudizi o dall’avviare azioni
suscettibili di nuocere alla reputazione dei Colleghi, senza fondato motivo.
Tali condotte devono essere mantenute nei confronti di tutti i Colleghi
indipendentemente dal tipo di rapporto in essere, secondo il principio della
colleganza.
Ove non sia possibile risolvere direttamente un contrasto, occorre creare le
condizioni affinché il Consiglio dell’Ordine possa promuovere iniziative di
conciliazione.
Art. 19 – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine – Il Medico Veterinario
è tenuto a collaborare attivamente con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza
per l’attuazione delle finalità deontologiche e istituzionali.
Il Medico Veterinario deve dare tempestiva comunicazione all’Ordine di
appartenenza di tutti gli elementi costitutivi della propria anagrafica, delle
specializzazioni e degli altri titoli conseguiti e delle eventuali variazioni.
Il Medico Veterinario provvede a mantenere attiva la propria casella di Posta
Elettronica Certificata.
L’Ordine, nell’ambito dei suoi compiti e poteri di vigilanza deontologica, può
convocare i Colleghi esercenti la professione nella provincia di propria
pertinenza, sia in ambito pubblico che privato, anche se iscritti ad un altro
Ordine, informando l’Ordine di appartenenza per le eventuali conseguenti
valutazioni.
Art. 20 – Rapporti con i collaboratori e sostituti – Il Medico
Veterinario titolare di struttura o esercente attività professionale deve retribuire
con adeguato compenso i Medici Veterinari suoi collaboratori e suoi sostituti.
Lo stesso Medico Veterinario deve garantire a collaboratori e sostituti la
sussistenza di idonee condizioni per lo svolgimento della professione in termini
di adeguatezza delle risorse, mezzi, attrezzature e di sicurezza. Allo stesso modo
questi ultimi, ferme restando le responsabilità professionali e contrattuali,
devono garantire prestazioni adeguate rispetto alla collaborazione convenuta.
Art. 21 – Direzione sanitaria – Il Medico Veterinario nella sua funzione di
Direttore Sanitario di strutture medico veterinarie private o pubbliche deve
garantire all’interno della struttura stessa, per quanto di sua competenza, il
rispetto delle norme di legge, del Codice Deontologico, dell’autonomia e della
dignità professionale.
Al Direttore Sanitario competono la gestione, il controllo, la sorveglianza e la
verifica di quanto concerne l’attività sanitaria. Per eventuali mancanze
commesse nello svolgimento del suo ruolo può essere chiamato a rispondere per
“culpa in agendo, omittendo e vigilando”.
L’assunzione e i termini temporali dell’incarico nonché l’eventuale rinuncia
devono essere comunicati all’Ordine professionale competente per territorio.
Rapporti con la clientela
Art. 22 – Natura del rapporto – L’attività professionale esercitata dal
Medico Veterinario è di natura intellettuale. Pertanto tale attività è una
prestazione di mezzi e non di risultati.
Il Medico Veterinario deve esercitare la professione attenendosi a criteri di
qualità e secondo le buone pratiche veterinarie.
Art. 23 – Dovere di informativa sull’esercizio professionale – È
dovere del Medico Veterinario fornire informazioni all’utente sulla propria
attività professionale, sui propri titoli professionali e specializzazioni secondo i
principi di correttezza, trasparenza e verità.
Art. 24 – Rapporto di fiducia – Il rapporto con il cliente è fondato sulla
fiducia e sull’assunzione della responsabilità professionale. Il Medico Veterinario
è tenuto a informarsi sull’identità del cliente. Il Medico Veterinario, qualora la
legge preveda l’identificazione obbligatoria dell’animale, è tenuto a verificarla ed
ad informare il proprietario relativamente ai doveri di legge.
Il Medico Veterinario, in armonia con le previsioni normative, provvede a idonea
copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi connessa alla
propria attività professionale.
Art. 25 – Autonomia del rapporto – Il Medico Veterinario ha l’obbligo di
salvaguardare i diritti della clientela nel miglior modo possibile nell’osservanza
della legge, dei principi deontologici e del consenso informato nella pratica
veterinaria.
Il Medico Veterinario non deve consapevolmente consigliare interventi
inutilmente gravosi, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti,
fraudolenti o affetti da nullità. Il Medico Veterinario deve rifiutare di prestare la
propria attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere
che essa sia finalizzata alla realizzazione di un’operazione illecita.
Art. 26 – Conflitto di interessi – Il Medico Veterinario ha l’obbligo di
astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa concretizzarsi
in un conflitto d’interessi, anche potenziale.
Il conflitto d’interessi si può verificare quando un interesse secondario o la
ricerca di un indebito vantaggio personale di qualunque natura possa alterare il
comportamento e le scelte nonché il giudizio professionale riguardante
l’interesse primario ovvero: la salute pubblica, la salute del paziente, il benessere
degli animali, la congruità e la veridicità di una ricerca scientifica e dei relativi
risultati, l’oggettività della prestazione, della prescrizione diagnosticoterapeutica,
dell’informazione, della formazione e dell’aggiornamento
professionale, della divulgazione scientifica, le finalità istituzionali, i diritti del
cliente, i rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e
istituzioni, o con la Pubblica Amministrazione2.
Art. 27 – Comparaggio – Ogni forma di comparaggio è vietata.
Art. 28 – Inadempienza professionale – Nel caso di assunzione di
responsabilità contrattuale la mancata, ritardata o negligente assistenza
professionale costituisce violazione dei doveri professionali, qualora non
giustificabile o qualora causi rilevante trascuratezza del dovere di tutela della
salute e del benessere degli animali.
Art. 29 – Obbligo di informazione e consenso informato nella
pratica veterinaria – È obbligo del Medico Veterinario comunicare al cliente
la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare sofferenze,
dolore o prolungati stati di malessere dell’animale paziente. Il Medico
Veterinario è tenuto ad informare il cliente sui prevedibili stati di sofferenza e di
dolore dell’animale paziente e la durata presumibile dell’intervento
professionale.
L’acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva
competenza del Medico Veterinario e come tale non delegabile.
Il Medico Veterinario, all’atto dell’assunzione di responsabilità contrattuale, è
tenuto ad informare chiaramente il cliente della situazione clinica e delle
soluzioni terapeutiche esistenti, al fine di coinvolgerlo nel processo decisionale.
Deve precisare i rischi prevedibili, i costi presunti ed i benefici dei differenti ed
2 Vedi Approfondimento n. 2 – Art. 26 – Conflitto di interessi
alternativi percorsi diagnostici e terapeutici, nonché le ipotizzabili conseguenze
delle scelte possibili.
Il Medico Veterinario nell’informare il cliente dovrà tenere conto delle sue
capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione alle
proposte diagnostico-terapeutiche.
Il Medico Veterinario non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche
e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso
informato o in presenza di dissenso informato, fatte salve le procedure di primo
soccorso e manovre salva-vita non procrastinabili. Il Medico Veterinario
acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con altre modalità di pari efficacia
documentale, il consenso o il dissenso del proprietario/detentore dell’animale
nei casi prevedibilmente gravati da rischio elevato.
Il Medico Veterinario è altresì tenuto all’obbligo di consenso informato ogni
qualvolta ritenga di dover ricorrere, nell’interesse della salute e del benessere
animale, all’impiego di farmaci non registrati per l’uso, oppure di protocolli
diagnostici e/o terapeutici sperimentali o presidi non specificatamente dedicati
all’uso veterinario.
Il consenso prestato in forma scritta ha valore documentale.
Il Medico Veterinario verifica che il consenso informato sia prestato dal
proprietario dell’animale o da un detentore che dichiari di averne titolo.
Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del cliente deve, per quanto
possibile, essere soddisfatta. Il consenso informato non comporta esonero da
responsabilità professionale.
Art. 30 – Eutanasia – L’eutanasia di un animale è atto esclusivamente medico
veterinario, è un atto guidato dall’etica professionale del Medico Veterinario e
può essere effettuata al fine di evitare all’animale paziente sofferenza psicofisica
e/o dolore inaccettabili oppure nei casi consentiti dalla legge.
E’ responsabilità professionale del Medico Veterinario garantire, quando si deve
interrompere la vita di un animale, che ciò sia fatto con il maggior grado di
rispetto e con l’impegno a indurre la morte nella massima assenza di dolore e
stress possibile, tenendo conto del progresso scientifico.19/04/17 6.00.55 p.
Art. 31 – Medicine non convenzionali – La pratica delle Medicine non
convenzionali in ambito veterinario è di esclusiva competenza del Medico
Veterinario.
Questa deve essere svolta nel rispetto dei doveri e della dignità professionali e
nell’esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale,
a tutela della salute e del benessere degli animali.
Art. 32 – Consegna di documenti – Il Medico Veterinario deve rilasciare i
documenti diagnostici, le prescrizioni e restituire ogni documentazione
eventualmente ricevuta dal cliente. Il Medico Veterinario rilascia la relazione
clinica qualora ne venga fatta formale richiesta da parte del cliente.
Il Medico Veterinario può trattenere la documentazione clinica sino alla
liquidazione del compenso. Il Medico Veterinario può conservare copia della
documentazione, anche senza il consenso del cliente, per utilizzarla per i
necessari provvedimenti di registrazione a fini contabili, di archivio storico e di
valutazione scientifica3.
Art. 33 – Richiesta di pagamento e azioni – Il Medico Veterinario può
richiedere al cliente l’anticipazione delle spese e il versamento di adeguati
acconti sull’onorario nel corso del rapporto e ottenere l’equo compenso al
termine dell’incarico.
È consentito al Medico Veterinario concordare onorari, anche forfetari, in caso di
prestazioni continuative di consulenza ed assistenza.
Il Medico Veterinario può agire nei confronti del cliente moroso per il
pagamento delle proprie prestazioni professionali.
Art. 34 – Rinuncia all’assistenza – Il Medico Veterinario ha diritto di
rinunciare al contratto professionale instauratosi con il cliente, a condizione che
dia un preavviso adeguato alle circostanze e che provveda ad informarlo di
quanto è necessario fare per non pregiudicare la salute e il benessere
dell’animale paziente.
Il Medico Veterinario, fatta eccezione per i casi di estrema urgenza, può rifiutarsi
di eseguire le prestazioni professionali richieste da clienti che lo abbiano offeso
o che siano in condizioni di morosità.
Rapporti con privati ed enti pubblici
Art. 35 – Rapporti con la stampa, mezzi di divulgazione e
informazione sanitaria – Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di
informazione il Medico Veterinario deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura
nel rilasciare dichiarazioni e interviste, aggiornandosi in merito all’argomento, e
assumendosi la responsabilità di quanto esposto.
Il Medico Veterinario promuove e attua un’informazione sanitaria accessibile,
trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite
e non divulga notizie che alimentino aspettative o timori infondati o, in ogni
caso, idonee a determinare un pregiudizio dell’interesse generale.
3 Vedi Approfondimento n. 3 – Art. 32 – Consegna di documenti
Uguali principi di correttezza e attenzione devono ispirare gli interventi di
natura professionale sui canali web, sulle liste di discussione web e sui social
network.
Il Medico Veterinario, nel collaborare con le istituzioni pubbliche o con i soggetti
privati nell’attività di informazione sanitaria e di educazione alla salute, evita la
pubblicità diretta o indiretta della propria attività professionale o la promozione
delle proprie prestazioni.
Il Medico Veterinario deve dare comunicazione all’Ordine di appartenenza di
eventuali pubblicazioni a suo nome non rispondenti a quanto da lui dichiarato o
scritto, per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Art. 36 – Divieto di utilizzo di titoli professionali non posseduti o
di titoli inesistenti – L’iscrizione all’Albo è requisito necessario ed essenziale
per l’esercizio dell’attività professionale di Medico Veterinario.
Sono sanzionabili, anche disciplinarmente l’uso di un titolo professionale non
posseduto o l’utilizzo di titoli professionali inesistenti o non riconosciuti.
Lo svolgimento di attività professionale in carenza dei titoli necessari, o in
periodo di sospensione, costituisce anche violazione del presente Codice e come
tale è sanzionabile.
Risponde dell’infrazione anche il Medico Veterinario che abbia consapevolmente
reso possibile un’attività irregolare.
Art. 37 – Abuso di professione – Ferme restando le disposizioni civili e
penali in materia, al Medico Veterinario è vietato collaborare a qualsiasi titolo e
favorire, fungendo da prestanome, omettendo la dovuta vigilanza o in qualsiasi
altra comprovata maniera, con chi eserciti abusivamente la professione.
Il Medico Veterinario che venga a conoscenza di situazioni di abuso di
professione è tenuto a darne immediata comunicazione all’Ordine competente
per territorio, documentandone le circostanze, e anche all’Autorità Giudiziaria,
fornendone evidenza.
Il Medico Veterinario al quale sia stata irrogata la sanzione disciplinare della
sospensione non potrà svolgere alcuna attività professionale nel periodo di
sospensione. Qualora il Medico Veterinario, sospeso o radiato, continui a
svolgere l’attività professionale, incorre nel reato di esercizio abusivo della
professione, oltre ad un ulteriore ed autonomo procedimento disciplinare4.
Art. 38 – Attività medico-legale – L’esercizio dell’attività medico-legale è
esplicata ogni qual volta si ricorra alle conoscenze scientifiche del Medico
Veterinario non con finalità diagnostiche-terapeutiche, ma per contribuire alla
4 Vedi Approfondimento n. 4 – Art. 37 – Abuso di professione
corretta applicazione delle norme giuridiche che regolano il rapporto con gli
animali.
Il parere richiesto, scritto o verbale, dovrà essere fondato sulla piena
consapevolezza delle responsabilità etico – giuridiche e deontologiche che ne
derivano.
Il Medico Veterinario, nell’espletamento di tali attività, deve evitare ogni sorta di
influenza, interferenza e condizionamento che possa determinare una violazione
del primo comma del presente articolo.
Il Medico Veterinario incaricato di attività medico-legali deve adoperarsi per il
raggiungimento degli scopi di cui al primo comma del presente articolo
mediante l’analisi oggettiva dei fatti nell’osservanza dei criteri di fondatezza
scientifica.
La consulenza di parte deve tendere, ancorché effettuata nell’interesse dei
patrocinati, alla interpretazione dei fatti alla luce delle evidenze scientifiche
disponibili e in coerenza con le relative norme giuridiche.
Art. 39 – Sperimentazione scientifica – Il Medico Veterinario nell’attività
di sperimentazione persegue il progresso della medicina fondandolo sulla
ricerca scientifica, il cui obiettivo primario è quello di migliorare le conoscenze e
gli interventi preventivi, diagnostici e terapeutici al fine di tutelare la salute e il
benessere degli animali e degli uomini.
La ricerca scientifica si avvale anche della sperimentazione animale,
programmata e attuata nel quadro dell’ordinamento vigente.
Il Medico Veterinario persegue il principio delle 3 R (Refinement, Reduction,
Replacement), lo sviluppo di metodi alternativi senza l’utilizzo di animale e di
mezzi idonei a evitare inutili sofferenze.
Sono fatte salve le norme in materia di obiezione di coscienza.
Art. 40 – Tecnologie informatiche – Il consulto e le consulenze mediante
le tecnologie informatiche della comunicazione “a distanza” devono rispettare
tutte le norme deontologiche.
Il Medico Veterinario, facendo uso dei sistemi telematici, non può sostituire la
visita medica che si sostanzia nella relazione diretta con il paziente, con una
relazione esclusivamente virtuale; può invece utilizzare gli strumenti di
telemedicina per le attività di rilevazione o monitoraggio a distanza dei
parametri biologici e di sorveglianza clinica di soggetti già in cura.
Art. 41 – Arbitrato – Il Medico Veterinario deve ispirare il proprio rapporto
con arbitri e consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche
funzioni.
Il Medico Veterinario che abbia assunto la funzione di arbitro deve rispettare i
doveri di indipendenza e imparzialità. A tal fine il Medico Veterinario non può
assumere la funzione di arbitro rituale o irrituale, né come arbitro nominato
dalle parti, né come presidente, quando abbia in corso rapporti professionali con
una delle parti in causa o abbia avuto rapporti di qualsiasi natura, tali da poterne
pregiudicare l’autonomia. In particolare dell’esistenza di rapporti professionali
con una delle parti l’arbitro nominato presidente deve rendere edotte le parti
stesse, rinunciando all’incarico ove ne venga richiesto.
In ogni caso, il Medico Veterinario deve comunicare alle parti ogni circostanza
che di fatto possa incidere sulla sua autonomia, al fine di ottenere il consenso
delle parti stesse all’espletamento dell’incarico.
Art. 42 – Rapporti con i terzi – Il Medico Veterinario ha il dovere di agire
con correttezza e integrità e nel rispetto di tutte le persone con cui venga in
contatto nell’esercizio della professione.
Art. 43 – Tutela della professione – Il rispetto degli obblighi deontologici
e la tutela dell’autonomia, della libertà, della dignità e del decoro professionale
sono garantiti anche nelle convenzioni che disciplinano i rapporti tra i Medici
Veterinari liberi professionisti e i soggetti pubblici e privati.
Tutti i Medici Veterinari hanno obbligo di informare l’Ordine di appartenenza di
compiti e adempimenti richiesti anche dal S.S.N. che ritengono non essere
conformi al Codice Deontologico.
A tutela della professione i Medici Veterinari sono tenuti a comunicare all’Ordine
di appartenenza i termini delle convenzioni da loro sottoscritte con soggetti
pubblici e privati.
Art. 44 – Il Medico Veterinario dipendente o convenzionato – il
Medico veterinario dipendente o convenzionato deve assicurare
preventivamente l’assenza di possibili conflitti d’interesse e non deve adottare
comportamenti che possano favorire la propria attività libero-professionale ove
prevista.
Art. 45 – Cointeressenza – Qualunque forma di cointeressenza, che
condizioni la libertà intellettuale e professionale del Medico Veterinario,
costituisce violazione del presente Codice Deontologico.
Art. 46 – Tempo per l’azione – Il Medico Veterinario non deve assumere o
deve sottrarsi al cumulo degli incarichi e delle prestazioni professionali, quando
questo possa incidere sulla qualità e la sicurezza dei suoi interventi.
Certificazioni e prescrizioni
Art. 47 – Certificazioni – Il Medico Veterinario, che rilascia un certificato,
deve attestare con precisione e accuratezza ciò che ha direttamente e
personalmente riscontrato o può essere oggettivamente, scientificamente e/o
legalmente documentato.
Il Medico Veterinario nell’adempiere alle richieste è tenuto alla massima
diligenza, alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti,
assumendosene la responsabilità.
Art. 48 – Prescrizioni – La prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del
Medico Veterinario, impegna la sua autonomia e responsabilità professionale e
deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto
diagnostico.
La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili, sull’uso
ottimale delle risorse e sul rispetto dei principi di efficacia clinica, di sicurezza e
di appropriatezza. Il Medico Veterinario tiene conto delle linee guida
diagnostico-terapeutiche accreditate da fonti autorevoli e indipendenti quali
raccomandazioni e ne valuta l’applicabilità al caso specifico.
L’adozione di protocolli diagnostico-terapeutici impegna la diretta
responsabilità del Medico Veterinario nella verifica della tollerabilità e
dell’efficacia sui soggetti coinvolti. Il Medico Veterinario è tenuto a un’adeguata
conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci prescritti, delle loro
indicazioni, controindicazioni, interazioni e reazioni individuali prevedibili e
delle modalità di impiego appropriato, efficace e sicuro dei mezzi diagnosticoterapeutici.
Il Medico Veterinario ha l’obbligo di ottemperare ai doveri di informazione
previsti dal sistema di farmacovigilanza.
Il Medico Veterinario non acconsente alla richiesta di una prescrizione da parte
del cliente al solo scopo di compiacerlo.
Il Medico Veterinario non adotta né diffonde pratiche diagnostiche o
terapeutiche delle quali non è resa disponibile idonea documentazione
scientifica e clinica valutabile dalla comunità professionale e dall’Autorità
competente.
Il Medico Veterinario non deve adottare né diffondere terapie segrete. Al Medico
Veterinario è vietata ogni forma di prescrizione concordata che possa procurare
o procuri a se stesso o a terzi un illecito vantaggio economico o altre utilità.
Associazioni e Società
Art. 49 – Associazioni e Società – II Medico Veterinario comunica
tempestivamente all’Ordine di appartenenza ogni accordo, contratto o
convenzione privata per lo svolgimento dell’attività professionale, per tutelarne i
profili di autonomia e indipendenza.
Il Medico Veterinario che esercita la professione in forma societaria trasmette
all’Ordine di appartenenza copia dell’atto costitutivo della società, l’eventuale
statuto, tutti i documenti relativi all’anagrafica della società stessa nonché ogni
successiva variazione statutaria e organizzativa.
Il Medico Veterinario non può partecipare a intese dirette o indirette con altre
professioni sanitarie o categorie professionali per svolgere attività di impresa
industriale o commerciale o di altra natura che ne pregiudichino la dignità e
condizionino l’indipendenza e l’autonomia professionale.
Il Medico Veterinario che opera a qualsiasi titolo nell’ambito delle forme
societarie consentite per l’esercizio della professione, garantisce sotto la propria
responsabilità:
– l’esclusività dell’oggetto sociale relativo all’attività professionale di cui agli Albi
di appartenenza
– il possesso di partecipazioni societarie nel rispetto dell’ordinamento
– la diretta titolarità dei propri atti e delle proprie prescrizioni sempre
riconducibili alle competenze dell’Albo di appartenenza
– il rifiuto di qualsiasi tipo di condizionamento sulla propria autonomia e
indipendenza professionale.
Rapporti con le altre professioni
Art. 50 – Rapporti con altre professioni – Il Medico Veterinario,
nell’esercizio della professione, deve attenersi al principio del reciproco rispetto
nei confronti degli appartenenti alle altre categorie professionali ed a quello
della salvaguardia delle specifiche competenze.
Eventuali violazioni vanno segnalate all’Ordine professionale di appartenenza.
Pubblicità
Art. 51 – Pubblicità informativa sanitaria – Al Medico Veterinario e alle
strutture medico veterinarie è consentita la pubblicità informativa circa l’attività
professionale, possono essere indicati i titoli e le specializzazioni professionali,
le caratteristiche del servizio offerto nonché l’onorario relativo alle prestazioni.
Le informazioni non devono essere equivoche, ingannevoli, comparative e
suggestive.
La pubblicità deve essere resa secondo correttezza, trasparenza e verità, il cui
rispetto è verificato dall’Ordine di appartenenza e/o dall’Ordine competente per
territorio.
Il Medico Veterinario che partecipa, collabora od offre testimonianza
all’informazione sanitaria deve osservare i principi di rigore scientifico, di
onestà intellettuale e di prudenza evitando qualsiasi forma diretta o indiretta di
pubblicità commerciale personale o a favore di altri.
E’ vietata ogni forma di pubblicità occulta o non palese.
Onorari
Art. 52 – Onorari professionali – Il Medico Veterinario determina con il
cliente gli onorari professionali ai sensi dell’art. 2233 del Codice Civile. Fermo
restando le previsioni di legge, l’onorario deve essere commisurato alla
difficoltà, alla complessità, alla qualità delle prestazioni, alle competenze e
all’impegno richiesti e ai mezzi impiegati, garantendo la qualità e la sicurezza
della prestazione. L’onorario deve essere conforme al decoro della professione e
non deve essere subordinato ai risultati delle prestazioni stesse.
In caso di controversia con il cliente, per la liquidazione del compenso si fa
riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente.
Il Medico Veterinario, in particolari situazioni, e solo in forma sporadica ed
occasionale, può prestare la sua opera gratuitamente purché questo non
costituisca concorrenza sleale o sia finalizzato a indebito accaparramento di
clientela.
Giuramento professionale
Art. 53 – Giuramento professionale – I Medici Veterinari nuovi iscritti
devono prestare il “Giuramento professionale”. L’inosservanza degli obblighi del
presente articolo costituisce violazione del Codice Deontologico.
Disposizioni finali
Art. 54 – Norma di chiusura – Le disposizioni specifiche di questo codice
costituiscono esemplificazione dei comportamenti più ricorrenti e non limitano
l’ambito di applicazione dei principi generali espressi.
Gli Ordini provinciali dei Medici Veterinari sono tenuti a inviare ai propri Iscritti
copia del Codice Deontologico ed a promuoverne la conoscenza, anche in
funzione dell’attività istituzionale di aggiornamento e formazione.
Gli Ordini provinciali dei Medici Veterinari devono far prestare ai nuovi iscritti il
“Giuramento professionale” e promuoverlo verso tutti gli iscritti.
Codice Deontologico
Brevi approfondimenti di commento ad alcuni articoli
Approfondimento n. 1 – Art. 8 – Comportamento secondo scienza, coscienza e
professionalità – Comportamento in scienza, coscienza e professionalità: tale
comportamento deve essere inteso come l’espressione di quel delicato equilibrio che
il MV assume nelle scelte cliniche caso per caso, tra bagaglio scientifico collettivo e
individuale e le personali convinzioni morali.
Scienza e coscienza non sono oggetto di arbitrio, ma seppur lasciate alle singole
individualità professionali, possono essere sempre oggetto di giudizio esterno del
corpo professionale e prevedono assunzione di forti responsabilità professionali sul
proprio operato
Approfondimento n. 2 – Art. 26 – Conflitto di interessi – Il conflitto di interessi si
verifica quando “ci si trova nella condizione nella quale un giudizio professionale
riguardante un interesse primario tende ad essere influenzato da un interesse
secondario quale il guadagno economico o vantaggio personale”.
Il conflitto di interessi non è un comportamento ma una condizione, che si verifica
ogniqualvolta esiste una relazione in grado di compromettere l’indipendenza della
persona.
Considerato che il guadagno economico costituisce una componente ineliminabile di
qualsiasi attività professionale, gli interessi secondari non sono di per sé illegittimi in
quanto tali, ma il conflitto emerge quando la loro rilevanza tende a prevalere sugli
interessi primari, che in medicina veterinaria sono rappresentati dall’insieme dei
doveri etici e deontologici e legali quali la salute delle persone, degli alimenti, degli
animali, l’integrità della ricerca, la formazione dei professionisti e l’informazione
corretta dei cittadini.
Il conflitto di interessi è intrinseco alle professioni della salute ed è al tempo stesso
estremamente diffuso e quasi mai riconosciuto come reale criticità. Di conseguenza
mina l’integrità del sistema favorendo la diffusione di interventi inefficaci e
inappropriati e alimentando numerosi comportamenti opportunistici.
Numerosi conflitti di interesse influenzano il mondo della ricerca. L’agenda della
ricerca è dettata in larga misura dall’industria farmaceutica e biomedicale; le riviste
biomediche hanno enormi autonomie per decidere quali studi pubblicare; i medici
veterinari ottengono la maggior parte delle informazioni sui farmaci dagli informatori
scientifici; il mercato della formazione continua è ricco di iniziative sponsorizzate
dall’industria.
Il mercato dei servizi professionali risente inevitabilmente di asimmetrie informative
che permettono ai sanitari di influenzare sia l’offerta di servizi, sia la domanda
dell’utenza: ne conseguono la prescrizione e l’erogazione di interventi inefficaci e
inappropriati, in particolare quando il profitto commerciale diventa il movente
principale del mercato e i meccanismi di regolazione sono inesistenti o inefficaci.
I medici veterinari incaricati di attività di controllo ufficiale non possono essere nella
condizione di erogare prestazioni oggetto del loro controllo. Il personale
convenzionato deve essere posto nella condizione di esercitare la libera professione
evitando situazioni di conflitto anche potenziale.
Approfondimento n. 3 – Art. 32 – Consegna di documenti – Relazione clinica – Il
Medico Veterinario redige – con completezza, chiarezza e diligenza – la relazione
clinica, quale documento essenziale dell’evento medico, in caso di ricovero e di
attività diagnostiche, chirurgiche o terapeutiche che presuppongano un decorso
complesso.
Il Medico Veterinario riporta nella relazione clinica i dati anamnestici e quelli
obiettivi relativi alla condizione clinica e alle attività diagnostico-terapeutiche
praticate; registra il decorso clinico assistenziale nel suo contestuale manifestarsi o
nell’eventuale pianificazione anticipata delle cure. Il Medico Veterinario registra
nella relazione clinica anche i modi e i tempi dell’informazione fornita al cliente e i
termini del consenso o dissenso ricevuto dal cliente.
Attualmente per i medici veterinari non esiste nessun riferimento specifico normativo
per i tempi di conservazione della documentazione (per gli avvocati ad esempio è il
Codice Civile art. 2961, che stabilisce in tre anni l’obbligo di tenuta dei documenti).
Pertanto si ritiene opportuno indicare in 5 anni il tempo di conservazione (
considerato che il credito al risarcimento provocato dal comportamento dannoso
altrui e l’attività disciplinare si prescrivono in cinque anni ). Per la massima
prudenza e sicurezza i documenti andrebbero conservati per 10 anni (termine della
prescrizione decennale, tombale, applicabile a tutti i diritti di credito).
Approfondimento n. 4 – Art. 37 – Abuso di professione – Commette il reato
previsto dall’art. 348 CP non solo chi non sia in possesso della abilitazione dello
Stato, ma anche chi non sia iscritto nel relativo albo o, dopo esservi stato iscritto, sia
stato radiato o sospeso dall’esercizio professionale, atteso che l’attualità della
abilitazione all’esercizio è presupposto dei requisiti di probità e competenza tecnica
ritenuti necessari dalla legge.
Giurisprudenza:
Cass. pen., Sez. 6, Sentenza n. 20439 del 15/02/2007, dep. 24/05/2007, Rv. 236419.
Cass. pen. sez. VI, sentenza n. 1151 8 gennaio 2003.

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